Art. 4.

      1. Le province di Roma e di Viterbo, entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle proprie

 

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dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del rispettivo patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della rispettiva giunta, in proporzione sia ai territori sia alle popolazioni trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Civitavecchia hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso di rinnovo anticipato degli organi delle province di Roma e di Viterbo.
      4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Civitavecchia, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.